Dlgs 135/1999 art. 16 comma 1 e 2

Decreto legislativo 11 maggio 1999 numero 135
Disposizioni integrative della L. 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 16. Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:


2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato (2).

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(2) Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196