Dlgs 135/1999 art. 16 comma 1 e 2
Decreto legislativo 11 maggio 1999 numero 135
Disposizioni integrative della L. 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
Articolo 16. Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:
- a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
- b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;
- c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato (2).
-------------------------------------------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196